(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 25 giugno 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Vista  la  direttiva  79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente  la  conservazione  degli uccelli selvatici presenti allo
stato  naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, che
definisce  una  serie  di  principi ecologici e di obblighi giuridici
applicabili all'attivita' venatoria;
   Vista  la  direttiva  92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992,
concernente  la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
   Vista  la  legge  regionale  14  giugno 2007, n. 14 concernente le
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  derivanti  all'appartenenza  dell'Italia alle
Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva
79/409/CEE  concernente  la  conservazione degli uccelli selvatici in
conformita'  al  parere  motivato  della  commissione delle Comunita'
europee  C(2006)  2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della  flora  e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)» che,
all'art.  3,  detta  misure  di conservazione generali per le zone di
protezione  speciale  (ZPS)  e, all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 prevede
che con regolamento regionale siano:
    a)   individuate   le   caratteristiche  distintive  di  ciascuna
tipologia  ambientale  ed attribuita ciascuna ZPS ad una o piu' delle
stesse tipologie;
    b)  disciplinate  le attivita' di addestramento e allenamento dei
cani da caccia nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile;
    c)   individuati   i   perimetri  delle  zone  umide  naturali  e
artificiali  e  la  fascia  di  rispetto  dai  loro confini in cui si
applica  il  divieto  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera k), della
citata della legge regionale n. 14/2007;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2008, n.
1112,  con  la  quale, tra l'altro, la giunta regionale ha preso atto
che:
    l'art.   5  del  «Regolamento  concernente  la  caratterizzazione
tipologica   delle   ZPS,  la  disciplina  delle  attivita'  cinofile
consentite  al  loro interno e l'individuazione delle zone soggette a
limitazioni  nell'utilizzo  di  munizioni  in  attuazione dell'art. 4
della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14», emanato con decreto del
Presidente   della  Regione  n.  20  settembre  2007,  n.  0301/Pres.
disciplina  l'attivita'  di  addestramento  e  allenamento di cani da
caccia all'interno delle ZPS;
    le  attivita'  di  addestramento  e allenamento di cani da caccia
gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente, ovvero ai sensi
dell'art.  12-ter  della  legge  regionale  31  dicembre  1999, n. 30
«Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  regione
Friuli-Venezia  Giulia»,  si  svolgono  su  zone  di  scarso  rilievo
faunistico  e  che,  pertanto,  qualora  si  svolgano  all'interno di
aziende  agri-turistico-venatorie  e  zone cinofile il cui territorio
sia  compreso  nel  perimetro  di  ZPS  individuate  dopo  la data di
rilascio  dell'autorizzazione  all'istituzione  o  al  rinnovo  delle
aziende  e  delle  zone  cinofile,  possono continuare a svolgersi in
conformita'  all'autorizzazione  rilasciata  sino alla scadenza della
medesima;
    l'art.  1 del regolamento sopraindicato indica, tra le finalita',
l'individuazione   dei   perimetri   delle   zone  umide  naturali  e
artificiali  e  la  fascia  di  rispetto  dai  loro confini in cui si
applica  il  divieto  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera k), della
citata  legge  regionale  n.  14/2007,  nonche'  l'art.  8 del citato
regolamento che individua i perimetri in cui si applica il divieto di
cui  all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n.
14/2007;
    la  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6 «Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria»
e,  in particolare, l'art. 46 ha sostituito la lettera k) del comma 2
dell'art.  3  della legge regionale n. 14/2007, che vietava nelle ZPS
l'utilizzo  delle munizioni contenenti graniglia di piombo e acciaio,
vietando  attualmente  nelle  ZPS  l'utilizzo  del  munizionamento  a
pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato;
   Visto  che  con  la deliberazione n. 1112/2008 sopra menzionata la
giunta regionale ha approvato le modifiche al regolamento emanato con
decreto   del   Presidente   della  Regione  20  settembre  2007,  n.
0301/Pres., concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la
disciplina  delle  attivita'  cinofile  consentite  al loro interno e
l'individuazione  delle  zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di
munizioni  in  attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno
2007,  n.  14,  nel  testo  allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
                              Decreta:

   1.  Sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della  Regione  20  settembre  2007,  n.  0301/Pres.
concernente  la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina
delle    attivita'    cinofile   consentite   al   loro   interno   e
l'individuazione  delle  zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di
munizioni  in  attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno
2007,  n.  14  «Disposizioni  per  l'adempimento degli obblighi della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  derivanti all'appartenenza
dell'Italia  alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e
9  della  direttiva  79/409/CEE  concernente  la  conservazione degli
uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della commissione
delle  Comunita'  europee  C(2006)  2683  del  28 giugno 2006 e della
direttiva   92/43/CEE   relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge
comunitaria  2006)»,  nel  testo  allegato  al presente decreto quale
parte integrante.
   2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO