(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2008) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, che definisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attivita' venatoria; Vista la direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 concernente le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)» che, all'art. 3, detta misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale (ZPS) e, all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 prevede che con regolamento regionale siano: a) individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuita ciascuna ZPS ad una o piu' delle stesse tipologie; b) disciplinate le attivita' di addestramento e allenamento dei cani da caccia nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile; c) individuati i perimetri delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata della legge regionale n. 14/2007; Vista la deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1112, con la quale, tra l'altro, la giunta regionale ha preso atto che: l'art. 5 del «Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. disciplina l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da caccia all'interno delle ZPS; le attivita' di addestramento e allenamento di cani da caccia gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente, ovvero ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 «Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia», si svolgono su zone di scarso rilievo faunistico e che, pertanto, qualora si svolgano all'interno di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile il cui territorio sia compreso nel perimetro di ZPS individuate dopo la data di rilascio dell'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende e delle zone cinofile, possono continuare a svolgersi in conformita' all'autorizzazione rilasciata sino alla scadenza della medesima; l'art. 1 del regolamento sopraindicato indica, tra le finalita', l'individuazione dei perimetri delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n. 14/2007, nonche' l'art. 8 del citato regolamento che individua i perimetri in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n. 14/2007; la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria» e, in particolare, l'art. 46 ha sostituito la lettera k) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, che vietava nelle ZPS l'utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e acciaio, vietando attualmente nelle ZPS l'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato; Visto che con la deliberazione n. 1112/2008 sopra menzionata la giunta regionale ha approvato le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres., concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO